ECOBONUS e SUPERBONUS: tutto quello che c’è da sapere

Marzo 2022

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Quando il rifacimento dei pavimenti rientra nel Superbonus e/o nell’Ecobonus

Secondo quanto previsto dalla normativa italiana attualmente in vigore, gli interventi per il rifacimento della pavimentazione, sia interna che esterna, se eseguiti nell’ambito di lavori di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in determinati casi possono accedere anche alle detrazioni legate al risparmio energetico, come l’Ecobonus al 50-65% e il Superbonus 110%. Vediamoli nel dettaglio.

Gli interventi sulla pavimentazione con il Superbonus

Il Superbonus è certamente l’incentivo che attrae più di tutti ogni contribuente che effettua dei lavori sulla pavimentazione, dentro e fuori la propria abitazione, poiché permette di usufruire di una detrazione fiscale al 110%, con la possibilità di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura.

Ma per far rientrare il rifacimento dei pavimenti nel Superbonus come intervento trainato, è necessario che vengano contestualmente realizzati degli interventi trainanti, come la coibentazione delle strutture verso ambienti non riscaldati e/o la sostituzione del generatore di calore e la posa di un impianto di riscaldamento a pavimento.

Si dovranno  quindi rispettare i requisiti di trasmittanza previsti dal DM 6 agosto 2020 e, in aggiunta, occorre tenere presente che l’accesso all’agevolazione al 110% è subordinato al raggiungimento del salto di due classi energetiche nell’Attestato di Prestazione Energetica dell’edificio.

Cosa prevede l’Ecobonus per i lavori sulla pavimentazione

Per quanto riguarda l’Ecobonus, il contribuente che esegue il rifacimento della pavimentazione, sia in condominio che su edifico unifamiliare, ha diritto a quest’agevolazione se l’intervento è collegato ad un progetto di efficientamento energetico dell’immobile.

Il bonus si traduce in una detrazione per la fornitura e la posa in opera dei pavimenti che varia tra il 50% e il 65% dell’importo lavori, in due casi:

  1. con il rifacimento del pavimento, contestualmente ad un intervento sull’involucro dell’edificio (comma 345, art. 1, Legge 296/2006)

La coibentazione, quindi la realizzazione del cappotto esterno o l’isolamento interno, delle superfici orizzontali a contatto con ambienti esterni non riscaldati premette di includere nell’Ecobonus le spese per il rifacimento del pavimento contro-terra, del pavimento sovrastante cantine, garage o altri locali non riscaldati e della pavimentazione di copertura (lastrico solare o terrazza pavimentata sovrastante un ambiente riscaldato). In questo caso il massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

  1. con la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un sistema radiante a pavimento

Possono ricadere nell’Econobonus anche le spese per gli interventi funzionali alla realizzazione dell’intervento per la sostituzione del vecchio impianti di riscaldamento con uno nuovo a pavimento: saranno dunque agevolabili anche le spese per la demolizione del precedente pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera di quello nuovo. In questo caso, la detrazione massima è di 30.000€.

La cessione del  credito con il Superbonus e l’Ecobonus

Come confermato dalla Legge di Bilancio 2022, sia nel caso del Superbonus che dell’Ecobonus, è possibile scegliere, in alternativa alla detrazione diretta, per lo sconto in fattura o  per la cessione del credito, anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024. Recentemente, il DL 4/2022 (Decreto Sostegni-Ter) ha stabilito che, a partire dal 17 febbraio 2022, la cessione del credito sarà limitata ad un solo passaggio e potrà essere effettuata solo tra il beneficiario dell’agevolazione e l’intermediario finanziario, quindi non saranno più possibili le cessioni “multiple”.

Inoltre, sia per quanto riguarda la cessione del credito che lo sconto in fattura,  le disposizioni del Decreto anti-frodi, poi assorbite nella Legge di Bilancio 2022, hanno esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione che attesta la congruità delle spese, prima valido solo per il Superbonus, anche agli altri bonus edilizi, quali Ecobonus, Sismabonus e Bonus facciate.

Ai sensi dell’art. 35 del DL n. 241/1997, il visto di conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, viene rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (come commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale nei CAF, che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

L’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico deve invece essere redatta da un tecnico abilitato, e dimostra che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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